Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici o Singoli Servizi

1) PREMESSA. NOZIONI DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.10.95. di attuazione della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.
a) Trasporto
b) Alloggio
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all' alloggio (omissis) .... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico ".
2) CAMPO DI APPLICAZIONE
II contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27.12.1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a BRUXELLES il 23.04.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti a si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'Agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell'art.6 del Decr. Legisl.111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl.111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato il 25% della quota complessiva del viaggio inclusi i diritti di iscrizione ed assicurativi, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa é effettuata nei 30 giorni antecedenti la partenza. II mancato incasso da parte dell'Organizzatore del viaggio dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il carburante;
- diritti a tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti a negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fine della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. II consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle varianti a della incidenza delle stesse sul prezzo. II consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore o al venditore entro 2 giorni lavorativi da quando é venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si ritiene accettata. L'organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo da parte del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate a comprovate ragioni, l'organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'organizzatore soltanto nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
II consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art.5, 3°comma, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate:
- 10% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 30 giorni di calendario prima della partenza del viaggio;
- 25% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 21 giorni di calendario prima della partenza del viaggio;
- 50% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 11 giorni di calendario prima della partenza del viaggio;
- 75% + quota di iscrizione, se prevista, sino a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza del viaggio. Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
7) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni inerenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il concessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
8) MANCATA ESECUZIONE
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art.6 commi 1 ° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l'organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l'inizio dei servizi turistici indicato dall'organizzatore. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al precedente art.6 commi 1 e 2, l'organizzatore sarà tenuto solo al rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno a di transito a dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopracitate obbligazioni. Il consumatore é tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni, e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed é responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, é stabilita dall'organizzazione in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
11) RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento é derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) od a quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. All'uopo la Pontelungo Viaggi dichiara di aver sottoscritto per le proprie responsabilità polizza assicurativa n.110/60/466385 con la società ITALIANA ASSICURAZIONI SPA.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
II risarcimento dovuto dall'organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulle responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danno diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di 5.000 franchi oro germinal per qualsiasi danno previsto dall'art. 13 n° 2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni in oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
13) MODIFICA DEI SERVIZI DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE
A) Trasporto aereo, modifiche inerenti data e/o aeroporto di partenza:
- con voli di linea: si applicano le disposizioni del regolamento CEE n. 295 del 04.02.'91;
- con voli noleggiati: l'organizzatore si riserva la facoltà di unificare su di un unico scalo le partenze da diverse scali italiani con trasporto via terra a proprio carico, di prevedere eventuali scali tecnici e/o doppi scali in Italia, nel paese di destinazione e/o in terzi paesi. In caso di cancellazione di volo charter l'organizzatore si impegna a fornire trasporto alternativo. Quando intervengono delle modifiche si applicano le seguenti disposizioni:
-aa) modifiche entro 15 giorni, di calendario, dalla data di partenza: l'organizzatore si impegna a comunicare (tramite l'agente di viaggio) ai consumatori tali modifiche e garantirà l'eventuale trasferimento gratuito dall'aeroporto originario a quello sostitutivo.
-bb) modifiche nei 15 giorni, di calendario, precedenti la partenza: quando possibile, l'organizzatore si impegna a darne tempestiva comunicazione ai consumatori. Queste modifiche possono dipendere da:
-cause di forza maggiore;
-quando necessario l'organizzatore offrirà il trasferimento all'aeroporto sostitutivo;
-cause tecniche/operative;
l'organizzatore si impegna a fornire servizi supplementari atti a ridurre gli eventuali disagi, quali: trasporto gratuito via terra all'aeroporto sostitutivo; condizioni di miglior favore per eventuali pernottamenti che si rendano necessari; snack in aeroporto dove possibile e in funzione degli orari. In caso di cambio di data si applica quanto già riportato in materia all'articolo 6.
B) Sistemazione alberghiera
In rarissimi casi può accadere che la prenotazione confermata in fase di vendita non venga poi onorata dall'albergo (overbooking) con cui l'organizzatore ha stipulato regolare contratto di collaborazione. In questi casi l'albergo é obbligato, nei limiti del possibile, ad alloggiare (riproteggere) il consumatore in altro albergo di pari o superiore categoria, e nella stessa località. Seppure deplorevole l'overbooking é accettato nelle legislazioni turistiche dei vari paesi. L'organizzatore si impegna a verificare la qualità della riprotezione effettuata. Inoltre se informato dall'albergatore in tempo utile si impegna a darne comunicazione al consumatore prima della partenza che, in caso di modifica della categoria, avrà facoltà di recedere dal contratto di viaggio.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore é tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o da contratto. L'organizzatore non é responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
15) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore deve prestare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza é possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti l'annullamento del pacchetto, infortuni a bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
17) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art.21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio in caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno all'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n. 5 decr. legisl, n. 111/95.
18) FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo potrà essere previsto che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quanti sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza del Presidente del Tribunale ove ha sede legate il Tour Operator. Il Collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del Tour Operator deciderà ritualmente secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
19) SCHEDA TECNICA
I prezzi indicati nel presente catalogo sono calcolati in base  alle tariffe aeree e di servizi degli Hotels conosciuti al 01/04/2006.

 

ADDENDUM

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizazzione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n° 3 e n° 6; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.


Organizzazione tecnica: 

Tanetravel di Coop T & T - Taneto di Gattatico  - (Reggio Emilia) - Italy

Licenza N. 77/2004

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.16 della legge 3 agosto 1998 n.269
"La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero"